Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al Registro delle Imprese. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al Pubblico Ministero. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.
Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ha l'onere di depositare in Tribunale:
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i 3 esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
- i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi;
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose...