Amministrazione e bilancio 11 Dicembre 2025

Commercialista malato e sospensione dei termini: verso regole certe

In arrivo una circolare dell’Agenzia delle Entrate per dare applicazione uniforme alla tutela dei 60 giorni prevista per il commercialista malato.

Quando si parla di commercialista malato e di scadenze fiscali, il problema non è solo organizzativo, ma anche giuridico. La disciplina introdotta dalla L. 30.12.2021, n. 234 ha previsto la possibilità, per il professionista colpito da malattia grave o infortunio che ne impediscono in concreto l’attività, di ottenere una sospensione di 60 giorni dei termini tributari relativi agli incarichi in corso, con conseguente slittamento delle scadenze senza applicazione di sanzioni per tardività. Sulla carta l’impianto appare lineare, ma nella prassi le interpretazioni degli Uffici sono state finora disomogenee, con richieste documentali diverse, valutazioni discrezionali e, in alcuni casi, veri e propri dinieghi del beneficio, sfociati in atti sanzionatori emessi nonostante il professionista si ritenesse coperto dalla tutela.
In questo contesto si colloca l’annuncio, da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate nel corso del suo intervento al convegno organizzato dall'Associazione nazionale dei commercialisti, tenutosi lo scorso 5.12.2025 a Pisa, dell’imminente emanazione di una circolare di indirizzo operativo destinata a fissare criteri applicativi uniformi e vincolanti per le strutture periferiche. Il nuovo intervento di prassi assume un ruolo decisivo, perché mira a fissare una linea interpretativa unitaria che vincoli gli uffici periferici e restituisca prevedibilità a contribuenti e intermediari.

La circolare dovrà chiarire in primo luogo quali eventi sanitari integrano l’“impedimento grave” rilevante ai fini della sospensione: si consideri, ad esempio, il caso di un ricovero prolungato, di una terapia oncologica, di un intervento chirurgico che richiede una convalescenza incompatibile con la normale gestione degli adempimenti per i clienti.
Occorre poi definire se la tutela copra anche situazioni meno nette, come una malattia improvvisa che non richiede ospedalizzazione ma comporta un’inabilità effettiva, documentata dal medico curante, magari in presenza di uno studio strutturato su più professionisti.
Un altro snodo sensibile riguarda la delimitazione oggettiva del perimetro degli adempimenti interessati. La norma richiama in modo generale gli obblighi tributari del professionista, ma nella pratica ci si interroga se il differimento dei termini debba valere per dichiarazioni, comunicazioni periodiche, versamenti, modelli F24, invii telematici per conto dei clienti, nonché per le attività di risposta a richieste di documenti o questionari degli uffici.
Come spesso accade in ambito tributario, il punto critico non è solo la regola, ma il modo in cui la si rende conoscibile e verificabile per l’Amministrazione. Per questo sarà importante definire modalità standardizzate di comunicazione dell’impedimento: entro quando il professionista o il sostituto deve informare l’Agenzia delle Entrate; se tale comunicazione debba transitare dai canali telematici dell’intermediario o da appositi modelli; quale documentazione sanitaria sia sufficiente a comprovare l’impossibilità operativa, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili.

Per i professionisti colpiti da patologie invalidanti, la possibilità di contare su istruzioni chiare e su una applicazione uniforme della sospensione dei termini tributari rappresenta una garanzia fondamentale: consente di gestire la malattia senza il timore costante di vedersi recapitare sanzioni per pochi giorni di ritardo. Per i clienti, in particolare per le piccole imprese che affidano a un unico consulente l’intera gestione fiscale, l’effettiva operatività dell’istituto riduce il rischio di contenziosi e di ripercussioni finanziarie legate a scadenze non rispettate per cause di forza maggiore.