Accertamento, riscossione e contenzioso
23 Marzo 2026
Commercialista, responsabilità anche se trasmette solo il dichiarativo
Il professionista incaricato dell’invio telematico delle dichiarazioni può essere chiamato a rispondere delle violazioni tributarie commesse dal cliente quando il suo comportamento, anche omissivo, abbia agevolato l’illecito (Cass., ord. 12.03.2026, n. 5635).
La posizione del professionista incaricato della gestione fiscale del cliente implica obblighi di diligenza che non possono essere elusi neppure quando l’attività si limiti alla sola trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi. In questa prospettiva si colloca l’ordinanza della Cassazione 12.03.2026, n. 5635, che ha affrontato il tema della responsabilità del commercialista per concorso nelle violazioni tributarie commesse dal contribuente.La vicenda nasce dall’impugnazione di un atto di contestazione di sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un professionista ritenuto corresponsabile, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 472/1997, delle violazioni fiscali accertate a carico di una ditta individuale. In dichiarazione erano stati infatti dedotti costi non documentati relativi a prestazioni occasionali e costi per carburante portati integralmente in deduzione, in contrasto con le percentuali previste dalla normativa, con conseguente riduzione indebita della base imponibile.Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il commercialista aveva contribuito, mediante le proprie competenze tecniche, alla realizzazione degli illeciti fiscali contestati alla cliente, consentendole di ridurre indebitamente il carico impositivo attraverso la deduzione di componenti negativi non spettanti.Nel corso del giudizio il professionista aveva sostenuto di non aver materialmente predisposto le dichiarazioni della contribuente, limitandosi esclusivamente alla loro...