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Accertamento, riscossione e contenzioso 17 Marzo 2026

Commercialista sanzionabile per la dichiarazione infedele

Per la Cassazione chi detiene la contabilità del cliente ha l'obbligo di verificare la correttezza delle dichiarazioni trasmesse, anche quando non le ha compilate.

C'è una domanda che molti commercialisti si sono posti almeno una volta: se mi limito a trasmettere telematicamente una dichiarazione dei redditi che il cliente ha già compilato per conto suo, posso essere ritenuto corresponsabile delle violazioni fiscali in essa contenute? La risposta, fino a qualche anno fa, era orientata verso il no. Oggi, dopo un'evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente irrigidito le posizioni della Corte di legittimità, la risposta è cambiata. Con l'ordinanza 12.03.2026, n. 5635, la Cassazione ha ribadito e consolidato il principio più severo: il commercialista che ha in carico anche la tenuta delle scritture contabili del cliente non può limitarsi a fare da postino fiscale, perché su di lui grava un preciso obbligo di controllo sul contenuto di ciò che trasmette.La vicenda da cui trae origine il provvedimento riguarda un commercialista colpito da un atto di contestazione di sanzioni emesso ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 472/1997. Al professionista veniva addebitato di avere agevolato, tramite le proprie competenze tecniche, l'omesso pagamento delle imposte dovute, il riconoscimento di crediti d'imposta non spettanti e la deduzione di costi non documentati o non conformi alla legge. Sia in primo grado che in appello il ricorso era stato accolto: le Corti di merito avevano fatto leva sull'art. 7 D.L. 269/2003, norma che attribuisce in via esclusiva alle persone giuridiche le sanzioni derivanti da violazioni commesse nel loro interesse,...

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