Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Pronto ordini 16.05.2024 n. 9, ha risposto al quesito di un Ordine territoriale per eventuali profili di incompatibilità o divieti in capo a un commercialista iscritto all’albo in merito alla possibilità di affittare una stanza presso il proprio studio a favore di un imprenditore commerciale.
In linea generale, l’art. 4, c. 1, lett. c) D.L. 139/2005 (è la norma che istituisce l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) prevede l’incompatibilità tra “l’esercizio della professione e l’esercizio, anche non prevalente, né abituale dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”. Va ricordato che, ai sensi dell’art. 2082 c.c., è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi. Com’è noto, in base alla normativa civilistica, l’attività di impresa richiede la sussistenza di elementi specifici, ossia l’organizzazione, l’economicità e la professionalità. L’impresa è...