Diritto privato, commerciale e amministrativo
09 Luglio 2026
Commercialisti: cancellazione anche con disciplinare pendente
Il Cndcec chiarisce che la perdita dei requisiti di iscrizione consente la cancellazione, mentre resta fermo il divieto di trasferimento ad altro Ordine.
Il commercialista sottoposto a procedimento disciplinare può essere cancellato dall’Albo, non solo quando presenti una richiesta volontaria, ma anche quando il Consiglio dell’Ordine proceda d’ufficio per la perdita dei requisiti di iscrizione. È questo il punto centrale del Pronto Ordini del Cndcec 2.07.2026, n. 44, che interviene su un caso concreto: un iscritto non aveva più né la residenza né il domicilio professionale nel circondario dell’Ordine di appartenenza, mentre risultava ancora pendente nei suoi confronti un procedimento disciplinare. La risposta del Consiglio nazionale è netta. In questa ipotesi la cancellazione può essere disposta, perché non è più sostenibile un divieto generalizzato fondato solo sulla pendenza del procedimento.La questione nasce dalla sentenza della Corte Costituzionale 23.05.2025, n. 70, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 L. 247/2012, norma dell’ordinamento forense che impediva la cancellazione dall’Albo dell’avvocato durante il procedimento disciplinare. La Consulta ha esteso l’illegittimità anche all’art. 17, c. 16 della stessa legge, poiché riproduceva il medesimo contenuto normativo. Il principio, pur nato nel contesto forense, è stato poi letto come rilevante anche per gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Nell’ordinamento dei commercialisti, infatti, non esiste una norma primaria che vieti in modo espresso la cancellazione...