Il Pronto Ordini del Cndcec n. 94/2025 affronta il tema della validità di un mandato fiduciario privo di formalità come strumento per escludere l’incompatibilità tra la professione di commercialista e l’attività d’impresa.
Il Pronto Ordini n. 94, emanato il 30.01.2026 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), ha analizzato un profilo rilevante per l’ordinamento professionale, ovvero la compatibilità tra lo svolgimento dell’attività di gestione d’impresa da parte del commercialista e il regime delle incompatibilità previsto dall’art. 4 D.Lgs. 28.06.2005, n. 139.Com’è noto, in base a quest’ultima disposizione, l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente né abituale, della professione di notaio, di giornalista professionista, dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti, dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi, e dell’attività di promotore finanziario.Il Pronto Ordini prende le mosse da un quesito formulato da un Ordine territoriale, chiamato a valutare il comportamento di un iscritto che dichiarava l’assenza di incompatibilità producendo un mandato fiduciario in forma di scrittura privata, privo di autenticazione e di data certa, non registrato né supportato da riscontri nei registri ufficiali o da idonea documentazione probatoria. Il...