La normativa regionale può prevedere che i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento per l'esercizio del commercio in forma itinerante non trovino applicazione, laddove sul medesimo punto non si presenti un altro operatore. Tale potestà, infatti, rientra nella competenza residuale in materia di “commercio” spettante specificatamente alle Regioni.
È con la sentenza della Corte Costituzionale 4.07.2019, n. 164 che si approfondisce l'aspetto dell'accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art. 4, c. 1, lett. c) della legge della Regione Calabria 3.08.2018, n. 24 nella parte in cui aveva aggiunto, alla fine dell'art. 8, c. 3 della legge della Regione Calabria 11.06.1999, n. 18 il periodo "i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore". Ad avviso del ricorrente, questa previsione avrebbe violato la normativa statale di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, in quanto realizzerebbe di fatto un'equiparazione tra l'esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e l'esercente il commercio con posteggio. Per effetto di tale disposizione, secondo il Governo, l'esercente il commercio su area pubblica in forma itinerante potrebbe dunque sostare e permanere nel medesimo punto senza alcun limite temporale e spaziale, nell'ipotesi,...