Accertamento, riscossione e contenzioso 24 Febbraio 2024

Commissioni tributarie, possibile il solo giudizio di ottemperanza

Nel caso di mancata esecuzione di una sentenza di una Commissione tributaria è possibile utilizzare il rimedio dell’ottemperanza. Lo chiarisce la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 2.02.2024, n. 3097.

Il caso di specie trae origine dal rigetto da parte della Commissione tributaria regionale di un ricorso, proposto dall’Amministrazione Finanziaria, avverso una sentenza, emessa dai giudici tributari di primo grado, che aveva accolto le istanze di un contribuente. Il difensore, constatata la presenza di una sentenza a proprio favore, richiedeva il rilascio di una copia in formula esecutiva al fine di darvi esecuzione. Tuttavia, il funzionario preposto rifiutava di darvi corso. Tale rifiuto veniva ritenuto illegittimo e il suo autore condannato da parte dei giudici di Palermo. A loro avviso, infatti, la condotta sicuramente configurava un illecito civile così da dovere essere risarcita. Ricorreva in sede di legittimità il suo difensore al fine di ottenere l’annullamento della sentenza di merito. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso con la sentenza qui in commento. I giudici della Corte di Cassazione annullano la sentenza impugnata. Ma vediamo quali sono le motivazioni che portano a tale conclusione. La disciplina dell’esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie ha trovato una radicale riforma, effettuata attraverso l’entrata in vigore del D.Lgs. 156/2015 (recante misure per la revisione degli interpelli e della disciplina del contenzioso tributario in attuazione della L. 23/2014). Con le nuove disposizioni è precluso il ricorso all’esecuzione forzata contenuta nel Codice di...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.