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Lavoro
14 Maggio 2021
Compatibilità qualifica di lavoratore dipendente e amministratore
Problemi solo in caso di amministratore unico o presidente del CdA o “socio sovrano”, poiché non potrebbe operare il potere di supremazia gerarchica. Le implicazioni dal punti di vista previdenziale.
La Cassazione, con l'ordinanza 28.04.2021, n. 11161, è tornata sul rapporto tra qualifica di lavoratore dipendente e di socio/amministratore della Srl.
Il contribuente aveva presentato ricorso alla C.T.R. (soccombente in C.T.P.) in merito alla seguente vertenza: l'Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell'Inps aveva ritenuto esistenti compensi di lavoro dipendente per l'attività di muratore svolta dall'amministratore. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece affermato che l'esistenza di compensi per lavoro dipendente era priva di fondamento: trattandosi di azienda munita solo di un dipendente, interessata in piccoli lavori, appariva legittimo considerare quale compenso amministratore la remunerazione del socio, che non ha quindi percepito altri compensi diversi da quelli di amministrazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione (accolto).
Secondo la Cassazione, si configura sicuramente l'incompatibilità della qualifica di amministratore con quella di lavoratore dipendente della società in capo al medesimo soggetto soltanto in caso di amministratore unico di Srl o presidente del CdA, essendo incompatibile la subordinazione, l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare altrui (essendo appunto egli stesso l'unico amministratore che impartisce le direttive e le deve poi adempiere). Nel caso in oggetto, il socio era titolare della ditta al 50% (ma anche fosse stato...