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Lavoro
24 Ottobre 2023
Compatibilità tra collaborazioni sportive e NASPI
I precedenti compensi sportivi ex art. 67 del Tuir non creavano situazioni di incompatibilità con la percezione della Naspi; come cambia ora la possibilità di continuare a beneficiare di questo sostegno?
La NASpI, ossia la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, è stata introdotta dal legislatore nel 2015 con lo scopo di fornire un sostegno al reddito dei soggetti che abbiano perduto involontariamente (quindi non in caso di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) la propria posizione lavorativa quali lavoratori subordinati.
Tenuto conto che la normativa dei compensi sportivi pre-riforma (artt. 67, c. 1, lett. m) e 69 del Tuir) non considerava tali somme quale reddito di lavoro, ma redditi diversi, essi erano cumulabili con la NASpI, inoltre il percipiente non aveva neppure l’onere di comunicare all’Inps l’esistenza del compenso sportivo.
Al contrario con l’entrata in vigore della Riforma dello sport al 1.07.2023 gli sportivi sono ora qualificati come veri e propri lavoratori, nella forma del lavoro autonomo o subordinato. Trattandosi quindi di redditi di lavoro, la possibilità di cumulare questi compensi con la NASpI è estremamente limitata e, in particolare, il D.Lgs. 22/2015 stabilisce precisi limiti ai compensi che comportano una decurtazione, totale o parziale, dell’indennità.
In particolare, in merito ai rapporti di lavoro autonomo sportivo (sia esso con Partita Iva oppure anche con contratto di co.co.co. come previsto dalla circolare Inps 12.05.2015, n. 94) la compatibilità della prestazione di disoccupazione subisce una decurtazione a seconda del reddito...