Imposte dirette 17 Aprile 2025

Compensazione ammessa anche con quadro RU compilato solo il 1° anno

Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo va dichiarato nell'anno di sostenimento delle spese e non necessariamente nell’anno in cui viene effettuata la compensazione: la sua assenza nel quadro RU degli anni successivi non ne implica l'inesistenza (Cass., ord. 29.03.2025, n. 8287).

Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, previsto dalla L. 296/2006, deve essere dichiarato nell'anno in cui le spese agevolabili sono state sostenute, senza obbligo di riportarlo anche nelle dichiarazioni degli anni successivi in cui viene utilizzato in compensazione nel modello F24. L'omessa indicazione del credito nel quadro RU delle dichiarazioni successive non ne determina l'inesistenza. La Corte di Cassazione ha confermato questo principio con l'ordinanza 29.03.2025, n. 8287.Anche se la pronuncia non affronta direttamente il punto, si può affermare che, in assenza di una norma che imponga l'indicazione del credito a pena di decadenza, non si configura una compensazione indebita (per il credito R&S ex art. 3 D.L. 145/2013 si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate 24.04.2017, n. 13, par. 4.9, che prevede solo una sanzione fissa di 250 euro per dichiarazione inesatta, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 471/1997). Se invece la normativa prevede espressamente la decadenza in caso di mancata indicazione, la Cassazione ritiene che il credito sia inesistente (in quanto verrebbe a mancare il requisito costitutivo, anche se dichiarato negli anni successivi in cui è compensato). Tuttavia, una recente sentenza ha sostenuto che, in tale ipotesi, il credito non sarebbe inesistente, ma piuttosto non spettante (Cass. 1.07.2024, n. 18028, in riferimento al credito R&S ex L. 296/2006).L'art. 1, cc. 280-283 L. 296/2006 aveva introdotto un credito d'imposta per le imprese che...

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