Compensazione ammessa anche per i debiti rateizzati?
È controverso se il pagamento delle singole rate di una dilazione concessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione possa avvenire solo tramite i moduli di pagamento allegati al piano di rateizzazione o attivando l’addebito diretto, o anche compensando i crediti erariali della stessa natura.
Modalità pagamento delle rateizzazioni con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Nel portale istituzionale sono specificate solo 2 modalità di pagamento delle rate relative alle iscrizioni a ruolo:
utilizzando i bollettini/moduli di pagamento allegati al piano di dilazione, che possono essere acquisiti in copia presentando domanda online con il servizio “Rateizzazione - Richiedi i moduli di pagamento”, e riceverli direttamente via e-mail;
attivando l’addebito diretto su conto corrente, attraverso il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di rateizzazione”, disponibile nell’area riservata del sito, nella sezione “Rateizza il debito".
Nessun accenno alla facoltà per i contribuenti di procedere alla compensazione delle cartelle di pagamento o degli avvisi di intimazione, oggetto di rateizzazione, con crediti della stessa natura nonostante che l’art. 31 D.L. 30.05.2010, n. 78, ammetta espressamente la facoltà di compensazione, anche parziale, del debito iscritto a ruolo tramite la presentazione del mod. F24 Accise.
Un caso pratico - Ipotizziamo che una società abbia maturato un credito Iva relativo all’anno d’imposta 2023 che, in assenza di circostanze preclusive, intenda utilizzare in compensazione per il pagamento di una rateizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossone, avente per oggetto iscrizioni a ruolo per debiti erariali (supponiamo...