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Lavoro 21 Marzo 2022

Compensazione debiti previdenziali con crediti fiscali, no Durc

Alcune errate interpretazioni della vigente normativa in tema di compensazione, nello specifico l’art 17, c. 1, D. Lgs. 241/1997, stanno provocando il blocco dei certificati di regolarità contributiva.

Di recente alcuni giudici del lavoro hanno rilevato che “la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi è preclusa nel nostro sistema” (Trib. di Milano, sent. 19.10.2021, n. 2207) e che “in ambito contributivo, non è mai stata adottata una disposizione di legge che consenta la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta una estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto” (Trib. di Brescia, sent. 22.02.2022, n. 1251). Considerate tali scellerate pronunce, l’immediato (negativo) effetto per i soggetti interessati è: nessun diritto al rilascio del DURC; annullamento del certificato già emesso; periculum in mora (deficienza di liquidità) provocato sia dal mancato incasso dei contratti già eseguiti che dall’impossibilità a sottoscrivere nuovi appalti. Trattasi di un’errata interpretazione dell'art. 17, c. 1 D. Lgs. 241/1997, disposizione per cui “I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del...

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