La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 11.12.2023, n. 34452 trae la propria origine dall’emissione di un atto di recupero dell’Amministrazione Finanziaria, avente a oggetto la restituzione di somme ottenute dal contribuente a seguito di un’indebita compensazione. La contestazione traeva origine dall’inesistenza del credito di cui sopra, tanto comportare l’applicazione delle misure punitive previste per tali casi.
Sin qui tutto chiaro, ma la questione si complicava in relazione alla presenza di due sanzioni contenute in due distinti testi normativi e all’apparenza applicabili ai casi come quello di specie. L’offerta in compensazione di un credito risultato poi inesistente infatti è oggetto di una misura punitiva sia da parte dell’art. 27, c. 18 D.L. 185/2008 sia da parte dell’art. 13, c. 5 D.Lgs. 471/1997. La prima delle norme oggi non è più in vigore data l’intervenuta abolizione della stessa compiuta con il D.Lgs. 158/2015, disposizione che tuttavia era perfettamente vigente al momento della realizzazione della condotta illecita.
I giudici della Commissione tributaria regionale ai quali era stata devoluta la questione circa la norma applicabile ritenevano operante la misura punitiva prevista dall’art. 13, c. 5 D.L. 185/2008. Il procedimento faceva ulteriore corso in sede di Cassazione ove rilevata la presenza di un contrasto di giurisprudenza, sul punto della...