L'operazione di cui all'art. 1853 C.C. non può aver luogo tra il saldo passivo di un conto corrente e la costituzione di una pari passività per apertura di credito in altro conto dello stesso cliente.
L'apertura di credito è il contratto con cui la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. In concreto, l'apertura di credito è diretta a conferire al cliente della banca la possibilità di avere somme non giacenti sul proprio conto corrente: con essa, dunque, la banca assume l'obbligo di eseguire operazioni di credito bancario passive.
Nel contratto di apertura di credito bancario, la proprietà della somma messa a disposizione resta all'istituto bancario fino a quando l'accreditato non farà uso del diritto di disporre del credito a lui concesso. Si è, infatti, precisato che nel contratto d'apertura di credito la semplice annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non concretizza quella tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l'estremo della consegna, tant'è che il rapporto obbligatorio in ragione del quale può l'accreditante dirsi creditore dell'accreditato, sorge soltanto nel momento e a causa del prelievo della somma messa a disposizione (Cass. Sent. 18182/2004).
Ne discende che il diritto di cui il somministrato acquisisce la titolarità con la conclusione del contratto non può essere qualificato come "credito liquido ed esigibile", laddove in capo alla banca non si configura alcuna obbligazione fino a quando...