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Imposte e tasse 26 Aprile 2023

Compensazione tra crediti tributari e debiti contributivi

La questione dell’interpretazione autentica dell’art. 17, c. 1 D.Lgs. 241/1997.

C’è da chiedersi se fosse proprio necessario fornire l’interpretazione autentica dell'art. 17, c. 1 D.Lgs. 241/1997 che consente ai contribuenti di eseguire versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. Evidentemente si, visto che il Governo ha ritenuto di farlo con l'art. 2-quater D.L. 11/2023, introdotto dalla legge di conversione (L. 38/2023), affermando che la succitata disposizione consente la compensazione anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi. In effetti negli ultimi tempi, i giudici del lavoro hanno talvolta espresso un orientamento giurisprudenziale secondo cui la compensazione sarebbe circoscritta a debiti e crediti riconducibili al medesimo Ente impositore in quanto nel nostro sistema giuridico non vi sarebbe una norma che consenta di estendere la compensazione a debiti e crediti riferiti a Enti diversi. In questo senso, il tribunale di Milano, con sentenza 19.10.2021, n. 2207, ha affermato che “la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi è preclusa nel nostro sistema. (…) In ambito contributivo, dunque, non è contemplata la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a...

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