Accertamento, riscossione e contenzioso
07 Gennaio 2025
Compensazioni, oltre la soglia non spetta la riduzione della sanzione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 23.12.2024, n. 33979, si è pronunciata sull’applicabilità della procedura prevista dall’art. 54-bis D.P.R. 633/1972 in ordine ad una compensazione eccedente la soglia annuale prevista dall’art. 34 L. 388/2000.
La C.T.R. aveva rigettato il motivo di gravame relativo all’operatività della procedura di cui all’art. 54-bis D.P.R. 633/1972, nonostante la fattispecie fosse stata qualificata dall'Agenzia come "omesso versamento" per cui avrebbero dovuto applicarsi le modalità di cui all'art. 54-bis con liquidazione da parte dell'Amministrazione, avvalendosi di procedure automatizzate, dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione presentata e con possibilità del contribuente di poter usufruire della riduzione delle sanzioni a 1/3 dell'irrogato ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 462/1997.Per la ricorrente sarebbe erronea la statuizione del giudice di appello circa l'inesistenza di un diritto soggettivo alla definizione agevolata delle sanzioni, non essendo ancorata ad alcun principio giuridico e non prevista dallo strumento (l’atto di contestazione) utilizzabile dall'Ufficio.La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo a ragione del fatto che il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997 in generale raccordo con ogni forma di compensazione effettuata in assenza dei relativi presupposti (in tal senso anche Cass. n. 18080/2017).Trattasi di responso giurisprudenziale consolidato nell’ermeneutica della Corte, per la quale: "la definizione agevolata delle sanzioni non si applica in caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi,...