Compensazioni verticali senza visto di conformità e dichiarazione
Le compensazioni verticali non necessitano di preventivo invio della dichiarazione dei redditi da cui scaturisce il credito e dell’attesa dei 10 giorni, né della necessità di apporre il visto di conformità.
Se dalla dichiarazione dei redditi 2024 sul 2023 emerge un credito Ires a saldo e un debito Ires primo acconto superiori a 5.000 euro è possibile presentare il Modello F24 telematicamente senza dover presentare preventivamente la dichiarazione e attendere i 10 giorni e senza dover dotare la dichiarazione di visto di conformità.
Sul punto, infatti, sono intervenute la circolare n. 28/E/2014 e la risoluzione n. 110/E/2019. Si ricorda che sono soggette a obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito:
imposte sostitutive;
imposte sui redditi (Ires, Irpef) e addizionali;
Irap;
Iva.
Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione della dichiarazione. Tuttavia, l’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato risulti complessivamente superiore a 5.000 euro e solo per le compensazioni orizzontali, ossia afferenti a imposte diverse, che devono transitare necessariamente nel modello F24.
Non devono invece soggiacere al limite dei 5.000 euro, quindi non deve essere preventivamente inviata la dichiarazione per l’utilizzo, le compensazioni verticali, ossia tra debiti e crediti afferenti alla medesima imposta. Ad esempio:
credito Ires saldo (codice tributo 2003): 14.000 euro;
primo acconto Ires (codice tributo 2001): 17.000 euro.
È possibile utilizzare integralmente il credito Ires di 14.000 euro e...