Il principio generale che sovrintende alla deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori prevede, a carico del contribuente, l’onere di provare i presupposti della deducibilità, che passa inevitabilmente dall’inerenza, dalla correlazione con la produzione dei ricavi e dall’imputazione al conto economico. Dispone in tal senso l’art. 109, c. 4 del Tuir, ai sensi del quale “Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza”.Il successivo c. 5 stabilisce che “sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. Dunque, come precisato anche nell’e-book che il Sistema Ratio ha specificatamente riservato all’argomento, il compenso dell’amministratore, quale componente negativo reddituale (art. 109, cc. 4 e 5 Tuir), è deducibile in presenza dei seguenti requisiti: - imputazione a conto economico in quanto, come osservato, le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se non previa imputazione, per competenza, al conto economico;- elementi certi e precisi, essendo espressamente previsto che le spese e gli oneri specificamente afferenti ai ricavi e gli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono...