La chiusura della partita Iva, secondo l’art. 35 D.P.R. 633/1972, dovrebbe essere l’ultimo passo che sancisce definitivamente la fine dell’attività economica di un’azienda e avviene dopo l’estinzione anche di tutti i crediti e i debiti. La permanenza in attività, anche se solo formale, in attesa di ricevere il pagamento di uno o più crediti, tuttavia, può essere antieconomica. Il lasso di tempo che intercorre tra l’ultima prestazione eseguita e l’estinzione dei crediti può determinare il sorgere di adempimenti burocratici, fiscali e contributivi che, a fronte di un'attività ormai cessata, possono risultare sproporzionati. Una soluzione “semplificata”, tuttavia, è contemplata dall’Agenzia delle Entrate che, attraverso le circolari nn. 17/E/2012 e 10/E/2016, riconosce la possibilità di anticipare all'ultimo periodo d'imposta le operazioni non ancora manifestatesi finanziariamente, emettendo le relative fatture prima della cessazione dell'attività, così da consentire di chiudere immediatamente la partita Iva. Il risvolto della medaglia è che, così agendo, il contribuente dovrà anticipare l'Iva e le imposte dirette relative ai compensi rispetto al loro effettivo incasso. La scelta richiede pertanto un'attenta valutazione della solvibilità del cliente e dei tempi previsti per il pagamento.
Nel caso in cui, dopo la chiusura della partita Iva, giungessero compensi non ancora fatturati, magari perché considerati erroneamente o prudenzialmente inesigibili, potrebbe apparire naturale considerarli redditi diversi. Tale conclusione è stata, però, esclusa dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite con la sentenza n. 8059/2016.
La Suprema Corte ha affermato che il presupposto soggettivo dell'Iva deve essere valutato con riferimento al momento in cui la prestazione professionale è stata eseguita e non a quello dell'incasso. Il compenso mantiene quindi la propria natura di reddito di lavoro autonomo e continua ad assumere rilevanza anche ai fini Iva, pur se percepito successivamente alla chiusura della partita Iva, che, in tal caso, dovrà essere inevitabilmente riaperta.
Per i soli contribuenti minimi (di cui all'art. 1, cc. 96-117 L. 24.12.2007, n. 244) e forfetari (di cui all'art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche), pur rimanendo fermi i principi di diritto, ma nell’impossibilità tecnica di iscrivere i proventi percepiti, postumi alla chiusura della partita Iva, nel quadro LM della dichiarazione, l’interpello n. 299/2020 apre alla possibilità di imposizione Irpef quali redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir. La soluzione è resa possibile dal fatto che tali soggetti, per disposizione di legge, non addebitano l'Iva in rivalsa sulle proprie prestazioni, col risultato che non vi è alcuna sottrazione di gettito Iva per l'Erario e viene preservato, così, il principio di neutralità fiscale richiamato dalla giurisprudenza.
