Secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione 15.05.2026, n. 14338, l’omessa fatturazione assume rilievo indiziario significativo e legittima il ricorso alle presunzioni semplici nell’ambito dell’accertamento analitico induttivo. La pronuncia, tuttavia, si pone in tensione con l’ordinanza di Legittimità 24.02.2026, n. 4135, che ammette la gratuità se plausibile nel quadro probatorio.Vicenda processuale - La controversia trae origine dall’avviso di accertamento notificato a un libero professionista per l’anno d’imposta 2012, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava un maggior reddito da lavoro autonomo. Il contribuente impugnava l’atto e la C.T.P. accoglieva il ricorso nei limiti della proposta formulata dall’Ufficio in sede di contraddittorio. In appello il contribuente insisteva esclusivamente sul rilievo concernente i compensi non fatturati, sostenendo che alcune prestazioni erano state rese gratuitamente per ragioni personali, di cortesia o di convenienza, senza obbligo di fatturazione in assenza di corrispettivo ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972. L’Agenzia eccepiva la totale assenza di prova della gratuità, rilevando come il contribuente non avesse fornito alcuna documentazione o allegazione idonea a giustificare la mancata percezione del compenso. La C.G.T. di secondo grado accoglieva l’appello, ritenendo che, trattandosi di prestazioni di servizi, il momento impositivo coincidesse con il pagamento e che, in mancanza di...