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Diritto 24 Agosto 2021

Compenso degli Occ e degli Ocri

Il Codice della Crisi disciplina anche tali aspetti nel rispetto del principio di economicità della procedura.

In base al principio di economicità delle procedure, i compensi degli organi dell’Ocri vengo disciplinati dall’art. 351 del Codice il quale, nel rinviare a quanto concordato con il debitore oppure, in mancanza, alla liquidazione da parte del presidente della sezione specializzata in materia di imprese o da un suo delegato, stabilisce che tale compenso debba essere stabilito, “tenuto conto dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento”, sulla base di parametri rapportati al compenso dovuto al curatore nella liquidazione giudiziale e che variano in relazione alle specifiche attività svolte nelle diverse fasi del procedimento.

L’art. 351 prevede difatti che debbono essere riconosciuti all’OCRI i costi amministrativi e i compensi per i componenti del collegio, i quali devono essere preventivamente concordati con il debitore. Nel caso di mancato accordo con i debitori, i riferiti importi sono liquidati dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale o da un suo delegato, tenuto conto dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento. La norma prevede che la liquidazione debba avvenire sulla base dei seguenti parametri:
  • in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al 50%, di cui la metà all’ufficio del referente e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio;
  • per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui 1/3 all’ufficio del referente e 2/3 da suddividere tra i componenti del collegio;
  • per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dagli artt. 14, 15 e 16 del Decreto del Ministro della giustizia 24.09.2014, n. 202, in quanto compatibili, avuto riguardo all’attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall’organismo;
  • per quanto concerne i costi fissi che gravano sulle Camere di Commercio per consentire il funzionamento degli Ocri, si deve provvedere attraverso il pagamento di diritti di segreteria che vengono determinati sulla base di quanto disposto dall’art. 18, L. 29.12.1993, n. 580. Il legislatore ha così garantito le risorse necessarie per rendere possibile il funzionamento degli Ocri, essendo stata effettuata una differenziazione tra costi amministrativi (variabili) e costi fissi (di segreteria), al fine di assicurare una copertura minima del servizio sul territorio.