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IVA 21 Agosto 2026

Compenso del CTU: la peculiarità dell’intestazione della fattura

L'intestatario della fattura può essere diverso dal soggetto tenuto al pagamento, con effetti su Iva, ritenuta d'acconto e split payment. Il quadro è ulteriormente complicato dalle differenti prassi operative adottate da alcuni tribunali.

Il compenso del consulente tecnico d’ufficio (CTU) viene normalmente saldato da una delle parti in causa, con il rischio di incorrere nell’errore di fatturare direttamente al soggetto pagatore. Tuttavia, il diritto processuale ha formalità diverse dalla disciplina tributaria e questa dicotomia trova la ratio nell’origine particolare della funzione svolta dal CTU: il professionista, infatti, non opera nell'interesse di una delle parti, bensì quale ausiliario del giudice ai sensi dell'art. 61 e ss. c.p.c. Ne consegue che il committente è l’Amministrazione della Giustizia e il decreto di liquidazione emesso dal giudice determina il compenso spettante al professionista e indica la parte tenuta a sostenerne il costo.Sul punto l'Amministrazione Finanziaria si è espressa con la circolare del Ministero delle Finanze 20.02.1982, n. 9, affermando che il consulente deve emettere la fattura nei confronti della parte individuata quale destinataria della prestazione professionale, indipendentemente dal fatto che il pagamento possa essere anticipato da altro soggetto in forza del provvedimento del giudice. Tale principio è stato successivamente ripreso e sistematizzato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E/2018 che evidenzia l'inapplicabilità dello split payment, disciplinato dall'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, in quanto il decreto di liquidazione assolve esclusivamente alla funzione di individuare il soggetto tenuto al pagamento, senza modificare il rapporto...

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