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Diritto 07 Novembre 2019

Competenza del giudice tributario nel pignoramento presso terzi

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito a quale organo proporre impugnazione dopo che si erano formati due orientamenti opposti.

L'art. 72-bis D.P.R. 602/1973 stabilisce che l'Agente della riscossione può notificare al terzo l'ordine di pagamento delle somme dovute dal soggetto iscritto a ruolo, direttamente al concessionario. La questione è stabilire quale sia il giudice competente a dirimere le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dell'atto di pignoramento presso terzi, relativo a crediti tributari, nel caso in cui tale atto non sia stato preceduto dalla valida notifica della cartella di pagamento o di altro atto equivalente, mancando in tal caso il titolo esecutivo. Il dubbio è legittimo, in quanto l'art. 2, c. 1, secondo periodo D.Lgs. 546/1992 dispone che siano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Da tale norma si dovrebbe dedurre che la competenza dovesse essere attribuita al giudice ordinario. Ma qualora manchi o sia invalida la notifica dell'atto presupposto (nella fattispecie, la cartella di pagamento), a quale organo proporre l'eventuale impugnazione? La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con due sentenze (n. 13913 e 13916) depositate il 5.06.2017. In precedenza, sussistevano 2 opposti orientamenti della Suprema Corte. Il primo secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato...

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