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Diritto 26 Luglio 2021

Competenza per la regolazione della crisi o dell'insolvenza

Il tribunale, sede delle sezioni specializzate in materia di impresa, è competente per tutte le controversie relative alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria o solo per quelle già ammesse alla procedura?

Ai sensi dell'art. 27 del Codice della crisi, per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese “in” amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, è competente il Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa. Per tutti gli altri casi è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro dei suoi interessi. Una recente sentenza della Suprema Corte ha analizzato il singolare caso di un regolamento di competenza richiesto avverso una proposta concordataria formulata avanti il tribunale del circondario di un'impresa assoggettabile ad amministrazione straordinaria (nella specie Tribunale di Reggio Emilia) anziché al tribunale, sede delle sezioni specializzate in materia di impresa (nella specie il Tribunale di Bologna). Il Tribunale di Reggio Emilia si era dichiarato infatti incompetente, ritenendo che l'art. 27 del Codice della crisi, oggi in vigore, imponga la trattazione davanti al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa, di tutti i procedimenti riguardanti le imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Bologna si era a sua volta dichiarato incompetente, ritenendo che la competenza prevista dall'articolo citato riguardasse solo le società già ammesse all'amministrazione straordinaria e non già anche quelle...

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