RICERCA ARTICOLI
Lavoro 25 Ottobre 2022

Competenza territoriale ricorso ex art. 16

L’approfondimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sugli accertamenti per datori di lavoro che occupano personale impegnato su più Province rispetto a quella di competenza dell’organo ispettivo.

L’art. 16, D.Lgs. 124/2004, con riferimento alla competenza a decidere, recita: “Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del Lavoro ed è deciso, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto”. L’INL, con la nota 10.10.2022, n. 2016, chiarisce le modalità per l’individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi proposti ai sensi del citato art. 16, avverso atti di accertamento adottati “dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria" ex art. 13, c. 7 D.Lgs. 124/2004, segnatamente riguardo a fattispecie in cui gli accertamenti abbiano interessato un datore di lavoro che occupa personale in ambiti provinciali anche diversi rispetto a quello di competenza dell’organo ispettivo. L’Ispettorato sottolinea che il criterio da privilegiare è quello dell’unitarietà della trattazione e che la sede competente, tra tutte quelle potenzialmente interessate, non può che essere quella dell’organo che ha adottato l’atto d’accertamento. Sull’argomento già la lettera circolare 29.12.2016, oggi richiamata dall’INL, specificava che “salvo diverse modalità organizzative che potranno...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.