Accertamento, riscossione e contenzioso
22 Marzo 2025
Complessa ripartizione delle competenze in ambito tributario
La direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, anziché quella provinciale, è l’ufficio legittimato all’iscrizione a ruolo in caso di visto di conformità infedele.
La Cassazione, con l’ordinanza 4.02.2025, n. 2648, interviene sul tema della competenza territoriale relativamente all’iscrizione a ruolo delle somme contestate al professionista che appone un visto di conformità infedele. La pronuncia stabilisce che tale competenza appartiene alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, individuata in base al domicilio fiscale del professionista, anziché alla Direzione provinciale competente per il domicilio fiscale del contribuente assistito.Com’è noto, il visto di conformità è lo strumento mediante il quale un professionista abilitato “certifica” che i dati contabili, le ritenute e le imposte di una dichiarazione dei redditi corrispondono ai documenti e alle norme applicabili. L’obiettivo principale del legislatore era di introdurre un filtro professionale volto a prevenire errori e frodi, garantendo un controllo qualificato preliminare. La normativa dispone, in caso di visto infedele, un regime sanzionatorio ad hoc che colpisce il professionista, responsabile di un controllo superficiale o, peggio, dolosamente scorretto. Con riguardo al procedimento sanzionatorio e riscossivo avviato nei confronti del soggetto che appone il visto infedele, il D.Lgs. 241/1997 riserva specifica attenzione al soggetto “trasgressore” (ossia il professionista).Secondo l’ordinanza in oggetto, la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del professionista sarebbe l’ufficio...