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Diritto
23 Settembre 2020
Completezza della documentazione contabile tra obbligo e facoltà
Il caso della "vecchia" scheda carburante: la Cassazione interviene per ribadire la rilevanza di una corretta tenuta di tutte le scritture valide ai fini fiscali.
La completezza e correttezza formale della documentazione utilizzata ai fini del computo delle imposte non può essere una facoltà del contribuente, ma un preciso obbligo cui attenersi sia in fase di predisposizione documentale che di contabilizzazione delle transazioni documentate, soprattutto con riferimento ai costi sostenuti. Tale principio è stato chiaramente ribadito dalla V Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 18888 depositata lo scorso 11.09.2020. Nel caso specifico è stato posto in evidenza che, in materia di corretto computo del carico di imposizione diretta e ai fini Iva, la possibilità di portare in deduzione le spese correlate ai consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta complessivamente dovuta dal contribuente, ossia quella assolta per il suo acquisto, è imprescindibilmente subordinata al fatto che le schede rilasciate e compilate dall’addetto alla distribuzione, risultino di fatto complete in ogni loro elemento descrittivo, oltre che essere debitamente sottoscritte. Non è possibile riconoscere alternative equipollenti, che siano in grado di surrogare la correttezza e completezza documentale, tale da consentire di operarne la contabilizzazione nelle scritture dell’impresa.
Gli Ermellini hanno specificato che la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti, destinati ad alimentare i mezzi impiegati...