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Imposte dirette 14 Agosto 2026

Componenti pluriennali: accertamento ancorato alla prima deduzione

Il correttivo Omnibus introduce il comma 1-bis nell'art. 43 D.P.R. 600/1973: per ammortamenti e spese pluriennali la decadenza decorre dall'anno di prima deduzione della quota. Le novità valgono per gli acquisti effettuati dal 2027.

L’art. 22 del decreto correttivo “Omnibus” (D.Lgs. 148/2026) interviene su uno dei temi più controversi degli ultimi anni in materia di accertamento, ossia l’individuazione del termine di decadenza per la rettifica dei componenti negativi di reddito a efficacia pluriennale. Come noto, la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 25.03.2021, n. 8500, aveva stabilito che l’Amministrazione Finanziaria può contestare la singola quota di ammortamento dedotta in ciascun periodo d’imposta, a prescindere dalla ragione del recupero e dall’anno in cui il bene è entrato in funzione ed è stato iscritto in bilancio. In questo modo, il potere di rettifica risultava esercitabile senza limiti temporali effettivi rispetto al fatto generatore del costo, con conseguente onere, per il contribuente, di conservare le scritture contabili e i supporti documentali ben oltre i termini ordinari, in aperta tensione con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici. Attuando il criterio direttivo dell’art. 17, c. 1, lett. h), n. 1 della legge delega n. 111/2023, il correttivo ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 43 D.P.R. 600/1973, in base al quale, per i componenti negativi del reddito d’impresa ad efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di decadenza decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta. Con riferimento alle quote di...

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