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Diritto 10 Settembre 2018

Composizione della crisi e moratoria delle azioni giudiziarie


La legge n. 3/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per il consumatore o debitore non fallibile di presentare una proposta di accordo o piano del consumatore finalizzato alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri. Sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali da creditori aventi titolo o causa anteriore, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo. Detti effetti si estendono anche dopo l'omologa nel caso di presentazione di un piano del consumatore. L'accordo è omologato se è approvato dai creditori che rappresentano il 60% dei crediti. Coloro che non si oppongono alla proposta sono computati tra i favorevoli, indipendentemente dalla formale adesione. Il successivo art. 12, c. 3, prevede che l'accordo omologato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità. Dalla disciplina qui descritta, si evidenzia tra le finalità dell'istituto quella di prevedere il divieto di procedere con azioni esecutive in presenza di un accordo o piano del consumatore; nulla specificandosi riguardo alle azioni di mero accertamento, le stesse...

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