Composizione negoziata, il DURC richiede regolarità contributiva
Il Tribunale di Arezzo esclude che le misure protettive consentano di accertare in via anticipata la regolarità contributiva: servono i presupposti tipizzati dalla disciplina sul DURC.
Il rilascio del DURC durante la composizione negoziata resta subordinato ai requisiti della disciplina contributiva e non discende dalla conferma delle misure protettive. L’art. 3 D.M. 30.01.2015 considera regolare anche l’impresa che si trovi in alcune situazioni equiparate, tra cui la rateizzazione concessa dagli enti, la sospensione dei pagamenti prevista dalla legge, determinate ipotesi di contenzioso e la sospensione della cartella o dell’avviso di addebito. La composizione negoziata, però, non sospende per legge il pagamento dei debiti anteriori. È da questo dato che muove il Tribunale di Arezzo nell’ordinanza del 6.08.2026, resa dopo che la società aveva già ottenuto le misure protettive e aveva chiesto al giudice di riconoscere le condizioni per il rilascio del DURC. La mancanza del documento, secondo la ricorrente, impediva di proseguire alcuni rapporti commerciali; erano stati inoltre prospettati il pagamento integrale dell’Inps nel percorso di risanamento e l’avvio di una rateazione. Nessuno di questi elementi è stato ritenuto sufficiente.La questione non coincide, del resto, con il solo potere di ordinare all’Inps un facere, perché, mentre su questo punto l’orientamento prevalente esclude che il giudice possa imporre il rilascio del DURC, è più discusso se possa limitarsi ad accertarne i presupposti. Per il Tribunale di Arezzo anche un accertamento di questo tipo richiede che sussista già la regolarità contributiva o una delle condizioni...