Composizione negoziata, limiti alla tutela cautelare
Il Tribunale di Verona conferma le misure protettive, ma nega la sospensione dei pagamenti e le inibitorie su garanzie e segnalazioni, richiedendo un pericolo concreto per le trattative.
Nella composizione negoziata la conferma delle misure protettive non apre la strada a una sospensione generalizzata degli obblighi dell’impresa attraverso provvedimenti cautelari. È il limite che emerge dall’ordinanza del Tribunale di Verona del 12.08.2026, resa in una procedura di gruppo nella quale le società avevano chiesto, oltre alla protezione prevista dall’art. 18 del Codice della crisi, una serie di interventi nei confronti degli istituti di credito.Le misure protettive sono state confermate per 120 giorni, anche alla luce del parere favorevole dell’esperto; le istanze cautelari sono state invece respinte. È soprattutto sulla richiesta di sospendere i pagamenti dovuti in forza dei contratti di finanziamento che il provvedimento traccia il confine tra protezione delle trattative e modifica del rapporto negoziale: una moratoria imposta dal giudice inciderebbe sul sinallagma senza una disposizione che attribuisca un simile potere e, per come era stata formulata l’istanza, produrrebbe effetti difficilmente reversibili. L’art. 18, c. 5 del Codice della crisi opera su un piano diverso, perché limita le reazioni del creditore per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. La continuità del rapporto viene protetta, ma da ciò non deriva la sospensione della prestazione dovuta dall’impresa.Quando il Tribunale passa alle garanzie personali, l’escussione viene considerata per i suoi effetti concreti sul risanamento. Il pagamento del garante può...