In tema di azione revocatoria ordinaria è stato più volte affermato che, non essendo richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, incombe sul convenuto l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali.
Con riferimento alla concessione d'ipoteca, che è negozio di disposizione patrimoniale suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, potendo concretamente condurre, seppure in modo mediato, allo stesso risultato finale della alienazione del bene ipotecato, incombe al beneficiario della garanzia dedurre e provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari (Cassazione, sentenza 21492/2011).
Le cose mutano se l'azione revocatoria ordinaria è intrapresa dalla curatela fallimentare, laddove in tale particolare ipotesi devono valorizzarsi 2 circostanze:
- il fatto che il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori, sia il debitore fallito;
- il dato per cui, in ossequio al principio della vicinanza della prova, l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare...