Diritto privato, commerciale e amministrativo
17 Luglio 2026
Comuni montani: cosa cambia con il D.P.C.M. sulle zone alpine
Un nuovo regolamento del Presidente del Consiglio ridisegna la mappa dei Comuni montani, fissando parametri altimetrici e di pendenza omogenei su tutto il territorio nazionale e collegando la classificazione ai fondi e agli incentivi per la montagna.
Il D.P.C.M. 11.05.2026 (entra in vigore il 22.07.2026), in attuazione della L. 12.09.2025, n. 131, interviene su un nodo cruciale per le politiche territoriali: come si definisce oggi un Comune montano e quali effetti produce questa qualificazione sui fondi e sulle agevolazioni destinate alle aree di altura.L’art. 2 individua innanzitutto 5 parametri principali, almeno uno dei quali deve essere soddisfatto affinché il Comune possa essere qualificato come montano. Si guarda alla percentuale di territorio sopra i 600 metri, unita a una quota minima di superficie con pendenze oltre il 20%, all’altitudine media del territorio, alla quota massima raggiunta e alla particolare situazione delle Province interamente montane di confine, già riconosciute dalla L. 7.04.2014, n. 56 e dalle leggi regionali di Veneto, Lombardia e Piemonte.Sono considerati montani i Comuni in cui almeno il 20% della superficie si trova oltre i 600 metri e almeno il 25% presenta pendenze superiori al 20%, al netto di laghi, lagune, valli da pesca, stagni e saline. In alternativa, la montanità può derivare da un’altitudine media pari o superiore a 350 metri combinata con il 5% di superficie con pendenze oltre il 20%, oppure da un’altitudine media almeno pari a 400 metri, anche senza il requisito sulla pendenza.Un ulteriore canale di accesso alla classificazione riguarda i Comuni che raggiungono una quota massima di almeno 1.200 metri sul livello del mare, valorizzando così i territori che, pur...