Accertamento, riscossione e contenzioso
16 Dicembre 2025
Comunicazione ex art. 60-bis D.P.R. 633/1972: atto non impugnabile
La comunicazione dell’esito del controllo prevista dall’art. 60-bis D.P.R. 633/1972 ha valenza meramente informativa e non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili. Rimane invece impugnabile, seppure in via facoltativa, il precedente invito ad adempiere (Cass., ord. n. 31530/2025).
L’ordinanza della Cassazione 3.12.2025, n. 31530 conferma un principio di particolare rilievo nella disciplina della solidarietà Iva prevista dall’art. 60-bis D.P.R. 633/1972: la comunicazione con cui l’Amministrazione Finanziaria informa il cessionario della propria iscrizione a ruolo quale obbligato solidale, a seguito del mancato versamento dell’imposta da parte del cedente, non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992.La controversia trae origine dall’attività di controllo compiuta nei confronti di una società acquirente, alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva dapprima notificato il consueto invito ad adempiere, atto con cui il coobbligato viene informato dell’esito del controllo e della pretesa di corresponsione dell’Iva non assolta dal cedente in relazione ad acquisizioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale. Rimasto inevaso tale invito e non ritenute idonee le giustificazioni fornite, l’Ufficio aveva successivamente trasmesso alla società la comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis, nella quale si anticipava l’iscrizione a ruolo dell’importo di imposta non versato dalla fornitrice. La contribuente impugnava tale comunicazione, sostenendone la natura sostanzialmente impositiva e la corrispondente ricorribilità.Le Commissioni di merito avevano fornito esiti contrastanti: la C.T.P. aveva ritenuto l’atto impugnabile, mentre la C.T.R. del Lazio, in riforma, lo aveva qualificato come...