Ogni datore di lavoro o dirigente ha l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ai sensi dell'art. 18, lett. aa) D.Lgs. 81/2008 così come modificato dall'art. 13, lett. f) D.Lgs. 106/2009. La comunicazione all'INAIL del RLS rappresenta un adempimento obbligatorio finalizzato all'aggiornamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale Prevenzione).
Nel complesso sistema della salute e sicurezza sul lavoro, il rappresentante RLS rappresenta un attore fondamentale della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il RLS è, infatti, il soggetto che, nell'ambito del territorio o del comparto di azienda o di sito produttivo, da un lato esplica la funzione di garante dei diritti dei lavoratori in tema di sicurezza e salute; dall'altro, è agevolatore del dialogo tra il datore di lavoro e gli stessi lavoratori.
L'art. 13, lett. f) D.Lgs.106/2009 ha modificato la lettera aa) dell'art. 18 D.Lgs. 81/2008 in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente. In base a tale modifica i datori di lavoro o i dirigenti devono comunicare in via telematica all'INAIL solo in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei RLS: a differenza di quanto previsto nella prima versione del D.Lgs. 81/2008, la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale ma solo in caso di nuova...