Accertamento, riscossione e contenzioso
25 Novembre 2025
Con il pignoramento in atto è inammissibile l’esdebitazione
Per il Tribunale di Ivrea (decr. 15.07.2025) in costanza di pignoramento dello stipendio l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 D.Lgs. 14/2019 è inammissibile, non essendo possibile asserire che non vi sia alcuna utilità per i creditori.
Una Banca impugnava davanti al Tribunale, in sede di reclamo, un decreto di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 D.Lgs. 14/2019, lamentando la mancanza sia dei requisiti soggettivi sia di quelli oggettivi per concedere l'esdebitazione; in particolare, contestava la conclusione cui era arrivato il Giudice delegato circa la non sussistenza, in capo al debitore, di alcuna utilità in grado di offrire ai creditori. Nell’accogliere il reclamo il Tribunale di Ivrea ha evidenziato che dall’istruttoria era emerso che lo stipendio del ricorrente era aggredito da un pignoramento mobiliare e il terzo creditore pignorato aveva sempre e regolarmente onorato il creditore procedente, per il credito di cui all'ordinanza di assegnazione somme.Secondo il Tribunale attraverso la concessione dell'esdebitazione di cui all'art. 283 D.Lgs. 14/2019 l'ordinanza di assegnazione delle somme in sede di esecuzione ne verrebbe travolta, circostanza, questa, che mal si concilierebbe in astratto con l'istituto dell'esdebitazione che presuppone che non vi sia nulla di aggredibile nel patrimonio del debitore.Evidentemente in costanza di pignoramento non è possibile ritenere che non vi sia alcuna utilità per il ceto creditorio dal momento che il pignoramento aggredisce formalmente una quota di reddito che può essere messo a disposizione dei creditori nei limiti che sono già fissati dal Codice di Procedura Civile (ovvero nei limiti del quinto dello stipendio).In altri termini, l'ipotesi di...