Accertamento, riscossione e contenzioso
23 Gennaio 2024
Con la riforma del processo tributario più veloce anche l’appello
In attuazione della riforma del contenzioso sono state introdotte disposizioni utili alla velocizzazione del processo tributario, anche con riferimento al giudizio di secondo grado.
Nell’ambito del contenzioso tributario anche l’appello si velocizza poiché i giudici del secondo grado sono obbligati a fissare l’udienza di discussione inerente alla sospensione entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza. Si conferma, però, il divieto di produzione di nuovi documenti nei gradi di giudizio successivi a quello introduttivo.
Queste due delle novità che, in ossequio a quanto stabilita dall’art. 19, c. 1, lett. f) L. 111/2023 (legge delega), sono state introdotte nell’ambito della riforma del contenzioso tributario, con il D.Lgs. 220/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3.01.2024, n. 2.
Si ricorda che, attualmente, il ricorso in appello deve essere redatto secondo le forme individuate dall'art. 53 D.Lgs. 546/1992 e, quindi, lo stesso risulta inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi indicati dall'art. 53 D.Lgs. 546/1992 o se non contiene la sottoscrizione del difensore, ai sensi dell’art. 18 del citato decreto. Ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 546/1992, inoltre, nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, le stesse debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio; il divieto di domande nuove assume un ruolo marginale giacché già nel ricorso di primo grado i motivi non possono essere integrati nella memoria illustrativa e, per l'ente impositore, non è ammesso introdurre, in...