La giurisprudenza, traendo spunto dalla fattispecie di rilevanza penale del ricorso abusivo al credito da parte dell’imprenditore in stato di dissesto o insolvenza, ha elaborato una responsabilità di carattere civilistico che colpisce anche il soggetto che ha concesso abusivamente ed incautamente il credito. La responsabilità dell’istituto di credito scaturisce dunque dall’inosservanza degli specifici obblighi gravanti su quest’ultimo.
Allo stato sussistono forti perplessità in merito all’ammissibilità di un’azione risarcitoria esercitata da un consumatore, essendo escluso un impatto sull’economia paragonabile a quello cagionato nel caso dell’imprenditore abusivamente finanziato. Tuttavia, vi sono numerosi elementi che sembrano propendere per una timida apertura in tal senso. Apertura che si estrinseca con l’inserimento di pesanti sanzioni a danno dei finanziatori irresponsabili nell’ambito delle procedure per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento del consumatore.
La novella dell'art. 12-bis L. 3/2012 ha infatti previsto norme sanzionatorie per quegli intermediari che concedono credito senza aver previamente verificato o, comunque, senza aver adeguatamente tenuto conto degli esiti della verifica del merito creditizio nei confronti dei consumatori. In particolare, viene precluso al creditore che versa in colpa, anche per non aver adeguatamente valutato il merito...