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Lavoro 10 Giugno 2019

Conciliazione e diffida accertativa


Con lettera circolare 30.05.2019, n. 5066 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro esamina le possibili interferenze tra il procedimento di emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali e le procedure di conciliazione svolte all’ITL, in sede sindacale o nelle forme della risoluzione arbitrale. L’intenzione dell’INL è quella di chiarire gli aspetti controversi derivanti dalla possibile sovrapposizione del procedimento di emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali (art. 12 D.Lgs. 124/2004) e le procedure di conciliazione previste dall’art. 410 c.p.c. davanti alle commissioni provinciali di conciliazione; dall’art. 411 c.p.c. in sede sindacale; e nelle forme della risoluzione arbitrale ai sensi dell’art. 412 c.p.c. Le ipotesi esaminate riguardano i casi in cui, successivamente all’emanazione della diffida accertativa, ma prima della sua validazione, sia sottoscritto dalle parti un verbale di conciliazione tra quelli sopra indicati, ma anche i casi in cui la conciliazione intervenga dopo la validazione della diffida accertativa. Il tentativo di conciliazione su diffida, come previsto dall’art. 12, c. 2 D.Lgs. 124/2004, va promosso dal datore di lavoro davanti all'Ispettorato territoriale, in coerenza con la circostanza che la diffida accertativa è un atto fondato su un accertamento ispettivo. Procedimento ispettivo che, per espressa previsione di legge,...

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