Accade, nello svolgimento del rapporto di lavoro, che un lavoratore si dolga per la mancata corresponsione della retribuzione o di sue quote, per esempio quelle derivanti da compenso per ore di lavoro straordinario o mensilità aggiuntive oppure ancora derivanti dalla mancata applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Se tale ultima situazione emergesse durante un accertamento, gli ispettori potrebbero intimare al datore di lavoro di corrispondere tali somme direttamente al lavoratore mediante l'istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali, determinando sia la sussistenza del diritto del lavoratore, che la sua misura (tecnicamente l'an e il quantum).
Il datore di lavoro destinatario del provvedimento di diffida accertativa può proporre, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica dell'atto, un tentativo di conciliazione all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio.
È opportuno ricordare che tale tentativo di conciliazione non incide sullo svolgimento del processo ispettivo, come invece avverrebbe nel caso in cui si esperisse la conciliazione monocratica. Il Ministero del Lavoro, già con circolare n. 24/2004, ha chiarito che le modalità di espletamento della conciliazione, in ragione di un'interpretazione letterale e sistematica della norma, sono quelle previste per la conciliazione...