È fatto noto che l'art. 2113 C.C. prevede l'impugnabilità di rinunzie e transazioni aventi a oggetto i diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge, facendo espressamente salve le conciliazioni intervenute in sede protetta, come quelle avvenute in sede sindacale. Il Tribunale di Roma, con sentenza 8.05.2019, n. 4354, pur non riferendosi ai normali vizi della volontà che se provati travolgerebbero a nullità la conciliazione stessa, statuisce che qualsiasi transazione o rinuncia può essere impugnata entro i 180 giorni successivi alla sottoscrizione, al pari di qualsiasi conciliazione intervenuta al di fuori di una sede protetta. In particolare, si stabilisce che l’atto può essere oggetto di impugnazione se è assente una disciplina specifica nel contratto collettivo finalizzata alla conciliazione, oppure quando manchi un'effettiva assistenza fornita al lavoratore dal sindacato. Il Tribunale ricorda che la ratio dell'art. 412-ter c.p.c. è quella di assicurare, anche attraverso l'individuazione della sede e delle modalità procedurali, la pienezza di tutela del lavoratore, in considerazione della sua noppugnabilità e dell'incidenza che ha la conciliazione sindacale sui diritti inderogabili del lavoratore.
La norma codicistica dunque attribuisce valenza di conciliazioni in sede sindacale solo a quelle conciliazioni che avvengano con le modalità...