Diritto del lavoro e legislazione sociale 23 Dicembre 2025

Conciliazione sindacale: la vera tutela è nell’assistenza effettiva

La sintesi dei principali vizi che conducono all'impugnazione dell'accordo aiuta a costruire conciliazioni capaci di resistere al vaglio giurisprudenziale e prevenire futuri contenziosi.

La tutela del lavoratore negli atti dispositivi trova il proprio fondamento nell'art. 2113 c.c. che sancisce l'annullabilità di rinunce e transazioni aventi a oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili. Il legislatore ha previsto un termine decadenziale di 6 mesi per l'impugnazione, trascorso il quale l'atto diviene definitivo. La regola generale conosce tuttavia un'eccezione quando la conciliazione avviene nelle sedi qualificate indicate dal c. 4 della norma. In tali casi, l'accordo acquisisce immediata stabilità senza necessità di attendere il decorso del termine semestrale. La ratio della deroga risiede nella presunzione che l'intervento di organismi qualificati, in contesti adeguatamente tutelanti, garantisca la piena consapevolezza del lavoratore e l'assenza di condizionamenti. La validità della conciliazione non può fondarsi sulla mera presenza formale di un rappresentante sindacale. Il concetto di "effettiva assistenza", elaborato dalla giurisprudenza, richiede che egli svolga un ruolo attivo e propositivo. Non è sufficiente che il sindacalista apponga la propria firma sul verbale: egli deve preventivamente informare il lavoratore circa l'entità e la portata dei diritti oggetto di rinuncia o transazione. Il conciliatore deve illustrare quali sarebbero le pretese azionabili in sede giudiziaria, quali i tempi e i rischi del processo, quali le conseguenze derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo. Solo attraverso questa attività di chiarimento il...

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