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Procedure concorsuali 26 Maggio 2026

Concordato e aumento di capitale con l’ingresso del terzo

Nel concordato in continuità, l’esclusione dei soci originari e l’ingresso di un nuovo investitore possono risultare compatibili con il modello legale se funzionali al risanamento e sostenuti da adeguate garanzie.

Il tema della legittimità di operazioni di ricapitalizzazione che comportino l’ingresso di nuovi investitori e la contestuale estromissione dei soci originari è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Lucca con il decreto del 6.03.2026. La procedura riguarda una società operante nel settore calzaturiero che aveva presentato domanda di concordato preventivo in continuità diretta, fondata sulla prosecuzione dell’attività aziendale, sulla riorganizzazione della struttura operativa e sull’apporto di nuova finanza. Il piano prevedeva un aumento di capitale riservato a una newco costituita pochi giorni prima del deposito della proposta, con esclusione del diritto di opzione dei soci esistenti e conseguente modifica della compagine sociale. Era stata inoltre prevista una classe dedicata ai soci ai sensi dell’art. 120-ter del Codice della crisi. Nel corso del procedimento il Tribunale aveva formulato alcuni rilievi, soprattutto con riferimento alla presenza di un apporto finanziario destinato ai soci uscenti e alla tenuta complessiva delle garanzie poste a presidio dell’operazione. La società ha quindi modificato il piano, eliminando tale previsione e destinando le relative risorse all’incremento dei fondi rischi funzionali all’esecuzione del concordato. All’esito delle integrazioni richieste, il Collegio ha ritenuto la proposta conforme al modello legale e ha aperto la procedura, affermando espressamente la compatibilità con l’ordinamento di un...

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