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Procedure concorsuali 22 Maggio 2026

Concordato e garanzie MCC: il piano non può contare su utilità esterne

Nel concordato in continuità, la parità di trattamento tra classi omogenee va valutata sulla base delle risorse effettivamente apportate al piano e non di utilità soltanto eventuali o esterne alla procedura.

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza del 17.03.2026, torna sul tema della corretta formazione delle classi nel concordato in continuità e affronta una questione di particolare interesse pratico nei piani che coinvolgono esposizioni bancarie assistite da garanzia MCC.La vicenda trae origine dal rigetto dell’omologa di un concordato preventivo nel quale la classe composta dai creditori bancari garantiti MCC era destinataria di un trattamento inferiore rispetto alle altre classi chirografarie di pari rango. In particolare, ai primi veniva riconosciuta una soddisfazione del 3,5%, contro il 7% previsto per gli altri creditori chirografari.La società reclamante aveva sostenuto che il trattamento doveva essere valutato in una prospettiva complessiva, considerando anche la possibilità, per gli istituti finanziatori, di ottenere ulteriori recuperi attraverso l’escussione della garanzia pubblica. L’impostazione, sul piano economico, non appariva priva di una propria razionalità. Tuttavia, la Corte ha escluso che tale circostanza possa assumere rilievo ai fini della verifica della parità di trattamento tra classi omogenee. Secondo il Collegio, infatti, il miglior soddisfacimento prospettato ai creditori bancari non derivava dalle risorse generate dal piano concordatario, ma da un distinto rapporto tra creditore e garante, subordinato a eventi futuri e all’esito delle verifiche demandate al soggetto garante. La garanzia MCC viene quindi qualificata come utilità...

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