Il termine per il deposito del piano di concordato non è soggetto a sospensione feriale.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 161, c. 6 L.F., l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, cc. 2 e 3, entro un termine fissato dal giudice compreso fra 60 e 120 giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni; inoltre, per effetto del disposto dell'art. 161, c. 10 L.F., quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine di cui al c. 6 è di 60 giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.
La Suprema Corte ha già precisato in più di un’occasione che a seguito di proposizione di ricorso per concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, c. 6 L.F., decorso il termine assegnato dal giudice per il deposito della proposta, del piano e dei documenti e respinta l'eventuale istanza tesa ad ottenerne la proroga, la domanda tardivamente integrata dal debitore deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, c. 2 L.F., trattandosi di un termine decadenziale (Cass. sent. 31.03.2016, n. 6277).
Ancora, si è osservato che quando nel concordato preventivo, in pendenza di istruttoria prefallimentare, sia stato accordato dal tribunale al...