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Diritto 17 Dicembre 2019

Concordato in bianco, la partecipazione a una gara pubblica

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3984/2019, è tornato a pronunciarsi sulla vexata quaestio delle conseguenze del deposito di una domanda da parte dell'impresa che partecipa a un appalto.

La procedura di concordato con continuità aziendale non rientra tra le cause da esclusione dalla partecipazione a una gara ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. b) D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici). Tale articolo statuisce che devono essere escluse dalla partecipazione alle gare d'appalto, tra le altre, le imprese che si trovino in stato di concordato preventivo “salvo il caso di concordato con continuità aziendale” e “fermo restando quanto previsto dall'articolo 110” del medesimo Codice. La norma, quindi, esclude dal proprio ambito di applicazione e, con ciò, dal novero delle circostanze espulsive la procedura di concordato con continuità aziendale. Occorre chiarire cosa accade con il concordato in bianco che, come noto, consente all'imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, riservandosi di presentare la proposta concordataria, il piano e la documentazione prescritta ex lege successivamente, entro un termine a tal fine appositamente fissato dal giudice. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'approfondita disamina delle figure della legge fallimentare, resa indispensabile per sgombrare il campo da dubbi interpretativi, conduce ad affermare che la partecipazione ad una procedura selettiva per l'affidamento di un contratto di appalto pubblico (così come la permanenza all'interno della procedura stessa, laddove al momento dell'avvio non era...

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