Concordato in continuità: il controllo del tribunale resta sostanziale
L'approvazione dei creditori non esaurisce le verifiche del giudice, chiamato ad accertare completezza e affidabilità delle informazioni poste a fondamento del piano.
L'ordinanza della Cassazione n. 9605/2026 offre l'occasione per tornare sul ruolo del tribunale nella fase di apertura del concordato in continuità aziendale. La Suprema Corte ha infatti ribadito che il giudizio previsto dall'art. 47 del Codice della crisi d’impresa non si esaurisce in una verifica meramente formale della domanda, ma richiede un controllo di legalità sostanziale sulla proposta e sul piano. Il principio si inserisce nel percorso evolutivo della disciplina concorsuale che, pur attribuendo un ruolo centrale all'autonomia negoziale e alle valutazioni dei creditori, continua a riconoscere al giudice una funzione di garanzia dell'intera procedura. L'apertura del concordato non può infatti essere subordinata al solo riscontro della completezza documentale, ma presuppone una verifica dell'idoneità delle informazioni fornite a rappresentare correttamente la situazione dell'impresa e le concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori. A mente di quanto dedotto dalla Cassazione nell’ambito della sentenza in commento, il controllo demandato al tribunale non invade il merito delle scelte imprenditoriali né si sovrappone alle valutazioni economiche riservate ai creditori. Esso è invece finalizzato ad assicurare che il consenso degli interessati si formi su basi informative corrette, complete e attendibili. In tale prospettiva, il giudizio di ammissibilità assume una funzione essenziale per garantire la regolarità della procedura e la tutela degli...