Concordato in continuità: sufficiente il voto di una sola classe
Ristrutturazione trasversale e art. 112 del Codice della crisi: in assenza della maggioranza delle classi, è sufficiente il consenso di una classe economicamente interessata ai fini dell’omologazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.03.2026, n. 6636, torna sul tema della ristrutturazione trasversale nel concordato preventivo in continuità e lo fa prendendo posizione su un nodo interpretativo che, nella prassi, ha generato più di un’incertezza. In sintesi, gli Ermellini hanno affrontato la questione relativa alle conseguenze del voto dei creditori nel caso in cui la proposta non ottenga la maggioranza delle classi.La risposta offerta dalla Corte è netta: in assenza della maggioranza, l’omologazione può comunque intervenire ove vi sia il voto favorevole di almeno una classe di creditori che, secondo la valutazione comparativa con lo scenario liquidatorio, risulti effettivamente incisa dalla proposta. È la logica, ormai nota, della classe “in the money”, il cui consenso assume rilievo non tanto sul piano formale, quanto su quello sostanziale.Il punto non era affatto scontato, poiché l’art. 112 del Codice della crisi, nella sua formulazione, si presta a una duplice lettura: da un lato, quella che continua a richiedere una qualche forma di maggioranza “alternativa”, dall’altro quella che consente di valorizzare il voto di una singola classe economicamente rilevante. La Cassazione opta per questa seconda soluzione, sciogliendo l’ambiguità in senso funzionale.La scelta appare coerente con l’impianto della direttiva (UE) 2019/1023, che mira a evitare che posizioni di dissenso meramente strategico possano tradursi in un blocco...